Sezione: Contrattazione integrativa

Articolo 21, comma 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.


Contrattazione integrativa

ACCORDI SINDACALI TPL LINEA  DATA BREVE DESCRIZIONE 08/08/1977 TURNI PRODUTTIVITA’ – RETROMARCIA 18/07/1978 PRE POST E ALTRI TEMPI DI LAVORO – SOSTA FINO A 40 MINUTI 26/04/1979 TRASFERTE 19/02/1980 PERSONALE […]