Lunedì 15 giugno 2020 sono entrati in vigore i nuovi importi relativi alle sanzioni amministrative per chi non viaggia in regola sui mezzi di TPL Linea.
L’utilizzo del servizio di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio o con titolo di viaggio irregolare comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 36 del 06/11/12 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 09/08/2016.
Il dettaglio dei nuovi importi è riassunto nelle tabelle sotto riportate.
UTENTE SPROVVISTO DI VALIDO E IDONEO TITOLO DI VIAGGIO | |
Pagamento immediato all’agente accertante*: | 40,00 € |
Pagamento in misura minima (entro 5 gg lavorativi): | 60,00 € + prezzo del biglietto |
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla contestazione): | 93,00 € + prezzo del biglietto + spese amministrative |
Pagamento oltre i 60 giorni: | 280,00 € + prezzo del biglietto + spese amministrative |
UTENTE CON TITOLO DI VIAGGIO CONTRAFFATTO O ALTERATO | |
Pagamento immediato all’agente accertante *: | 140,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto |
Pagamento in misura minima (entro 5 gg lavorativi): | 140,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto |
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla contestazione): | 163,33 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto + spese amministrative |
Pagamento oltre i 60 giorni: | 490,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto + spese amministrative |
* qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dello stesso importo previsto per il trasgressore che provvede a pagare direttamente nelle mani dell’agente accertante (40,00 € oppure 140,00 €), agli esercenti la patria potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione.
Il passeggero che, al momento del controllo non abbia con se l’abbonamento regolarmente acquistato ed obliterato per il mese in corso o la tessera personale, ha 5 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione presentando presso le biglietterie aziendali il valido titolo di viaggio o la tessera – mancanti al momento della verifica – e pagando il doppio del prezzo del biglietto previsto.
Se la stessa violazione viene commessa più volte negli ultimi 5 anni, la sanzione salirà al massimo previsto dalla legge, vale a dire:
- 280,00 € + prezzo del biglietto + spese amministrative, nel caso di mancanza di biglietto;
- 490,00 € + prezzo del biglietto + prezzo del titolo di viaggio contraffatto + spese amministrative, nel caso di alterazione o contraffazione.
La reiterazione opera solo nel caso in cui le precedenti sanzioni non siano state pagate entro 60 giorni.
Decorsi 60 giorni dalla data di emissione della sanzione, verrà effettuato il recupero coattivo del credito tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
I pagamenti delle sanzioni possono essere effettuati:
- Accedendo al portale del Nodo Regionale dei Pagamenti Pago PA
- Agli sportelli delle biglietterie aziendali di:
- Piazza Aldo Moro 17100 Savona (Orario: Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45).
- Via Benessea 12 17035 Cisano Sul Neva presso Deposito TPL Linea (Orario: Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45).
- Tramite versamento sul c/c postale n. 2545623 intestato a TPL Linea S.r.l. Via Valletta S.Cristoforo 3R, 17100 Savona, riportando il numero del verbale.
Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, qualora non intervenga l’oblazione, il trasgressore (se maggiorenne) o l’esercente la patria potestà (in caso di violazione commessa dal minore), può presentare ricorso in forma scritta via mail a posta@tpllinea.it oppure mediante i moduli a disposizione presso le biglietterie aziendali, specificando il numero del verbale, la data di emissione ed il nominativo del trasgressore. Si precisa che la presentazione del ricorso non blocca l’iter amministrativo del procedimento sanzionatorio.